Una delle particolarità del Contratto del Commercio, oltre ad essere uno dei più diffusi in Italia, è relativa alla quattordicesima mensilità che spetta ai lavoratori con l’arrivo dell’estate.Più precisamente il testo del CCNL (art. 208 del Testo Unico del 2008) prevede il pagamento di questa mensilità aggiuntiva venga fatta il 1° luglio di ogni anno o, in linea generale, prima del termine del mese di giugno.Come accade per la tredicesima, anche la quattordicesima deve essere erogata con una busta paga a parte rispetto alla normale retribuzione mensile, dove vengono elencati solo gli importi relativi a questa retribuzione aggiuntiva. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore non abbia lavorato per l’intero anno, l’importo spettante va riparametrano per i mesi lavorati (es. cioè il lordo va diviso per 12 mesi e moltiplicato per i mesi di attività). Per chi avesse dubbi sul reale importo lordo della quattordicesima, basta dividere per 14 la RAL riportata sul contratto di lavoro a cui non dovranno essere sommate le quote relative a rimborsi spese, premi, indennità o gratifiche. A questa retribuzione lorda è applicata la normale tassazione prevista per lo stipendio ma, come detto poco sopra, in una busta paga specifica, cioè non unita alla retribuzione del mese di giugno legata agli ultimi aumenti del Commercio.Per ulteriori informazioni è possibile consultare il post già pubblicato su Contratto di Commercio.
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