Sono state finalmente allineate le regole italiane a quelle della comunità europea per quanto riguarda la possibilità di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI all’estero.Naturalmente quando parliamo di paesi esteri intendiamo i paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Per questi il regolamento comunitario prevede il mantenimento della disoccupazione fino a tre mesi nel caso in cui la persona cerchi lavoro all’estero.Ci sono però degli obblighi che il lavoratore deve soddisfare per mantenere la NASpI maturata in Italia anche all’estero:Rilascio della Did (dichiarazione di immediata disponibilità) entro 15 giorni dalla presentazione dalla domandaPer quattro settimane si deve rimanere a disposizione degli operatori dei servizi per il lavoroDeve iscriversi come richiedente lavoro negli uffici dello stato in cui si reca (e sottostare agli obblighi previsti dal paese ospitante)In poche parole, per i primi tre mesi di percezione della NASpI i Centri per l’Impiego non possono convocare questi lavoratori disoccupati o applicare le sanzioni relative al non rispetto del Patto di servizio. Dal primo giorno del quarto mese le persone che percepiscono l’indennità di disoccupazione dovranno partecipare attivamente alle iniziative di politica attiva, altrimenti rientrano le sanzioni viste sopra.Tutte queste indicazioni, in caso di ricerca di lavoro all’estero, sono valide per le varie indennità di disoccupazione: NASpI, Dis-Coll, ASDI.
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