AGI – L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni, o a 15 nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro; le deroghe sono consentite solo per lavori leggeri e durante le pause scolastiche. Una proposta di legge della Lega prevede di consentire agli adolescenti – in età compresa tra i quattordici e sedici anni – lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionali, nei …
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