La malattia nel CCNL Acconciatura ed Estetica





Per i lavoratori con il CCNL Acconciatura ed Estetica la retribuzione in caso di malattia o infortunio non sul lavoro cambia in base alla sua durata. Difatti, come previsto dal contratto, l’azienda deve integrare a quanto già versato dall’Inps fino al raggiungimento del:100% della retribuzione in caso di malattia superiore a 8 giorni dal 1° fino al 180° giorno100% della retribuzione in caso di malattia inferiore o pari a 8 giorni a partire dal 4° giorno fino al al 180° giornoIn poche parole per eventi con prognosi inferiore o pari ad 8 giorni il lavoratore non percepisce retribuzione per i primi tre giorni.Come per altri contratti, anche per i parrucchieri si deve avvertire il datore di lavoro entro la prima ora del normale orario di lavoro dal primo giorni dell’assenza. Il certificato medico, più precisamente il protocollo, deve invece essere comunicato entro 3 giorni dall’inizio della malattia. Per quanto riguarda il periodo di comporto, cioè quello per la conservazione del posto, per i lavoratori non in prova è di:9 mesi per anzianità fino a 5 anni12 mesi per anzianità oltre i 5 anniIn caso di malattie suddivise in più assenze, l’arco temporale dei suddetti periodi è di 24 mesi.

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Pubblicato il: 1 Luglio 2016

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