Le criptovalute non sono tutte uguali. Nemmeno per il fisco





Giorgio D’Amico di Giorgio D’Amico, dottore commercialista La recente esplosione del valore di Bitcoin e il fenomeno delle ICO hanno creato un improvviso interesse nei confronti delle problematiche fiscali associate al possesso e alla movimentazione delle criptovalute. Come spesso accade, la normativa non riesce ad adeguarsi immediatamente alle evoluzioni del mercato, e di fronte a fenomeni nuovi occorre quindi ricorrere all’interpretazione. In questo senso, vi sono già state alcune prese di posizione autorevoli. In primo luogo quella della Corte di Giustizia Ue (sentenza nella causa C264/14 del 22 ottobre 2015), chiamata a pronunciarsi in merito all’imponibilità ai fini Iva delle operazioni di cambio tra valute fiat e Bitcoin, ha sancito che tali operazioni sono esenti, in quanto “operazioni finanziarie”. In particolare al punto 49 della sentenza si legge: “le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento enfasi aggiunta”. In un contesto analogo, l’Agenzia delle Entrate italiana, chiamata a pronunciarsi in merito al trattamento fiscale delle operazioni di acquisto/vendita di Bitcoin (Risoluzione 72 del 2 settembre 2016), si è sostanzialmente allineata alla posizione della Corte Ue, affermando che: la compravendita di Bitcoin è una prestazione di servizi esenti da Iva ex art

Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:









Continua

Pubblicato il: 14 Febbraio 2018

Potrebbero interessarti anche»