Le deduzioni per gli autotrasportatori





Le deduzioni per gli autotrasportatori Studio Allievi LE DEDUZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI Con la Finanziaria 2016 sono state riconosciute le deduzioni previste nel modello UNICO per la determinazione del reddito d’impresa agli autotrasportatori, relativamente: ai trasporti effettuati dall’imprenditore; ai motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore ai 3,5 tonnellate; alle trasferte dei dipendenti. Prendendo in considerazione i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, sono soggetti ad una deduzione forfetaria se svolti dall’imprenditore stesso o dai soci, mentre non è prevista nel caso in cui il trasporto sia eseguito dai dipendenti o dai collaboratori. Le deduzioni previste a decorrere dal 2016 sono: in un unica misura se il trasporto è effettuato dall’imprenditore; nella misura del 35%  del importo per quei trasporti effettuati all’interno del paese in cui a sede l’impresa. Le deduzioni saranno pari a 17,85 euro nel Comune dove a sede la società e 51 euro oltre i Comune dove a sede la società e si ricorda che la deduzione spetta solo una volta per ogni giorno che si effettua il trasporto. Inoltre l’Agenzia delle Entrate ci dice che la deduzione deve essere indicata nel quadro RG e RF del modello UNICO, indicando gli specifici codici (RG22 codici 16,17,18)  (rigo RF55 codici  43,44,45).

Per leggere il resto dell’articolo devi collegarti direttamente sul sito della fonte:








Continua

Pubblicato il: 12 Luglio 2016

Potrebbero interessarti anche»