L’esercizio contemporaneo di più attività e l’opzione di separazione





L’esercizio contemporaneo di più attività e l’opzione di separazione Studio Allievi L’ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI PIÙ ATTIVITÀ L’esercizio contemporaneo di più attività sostenute dallo stesso soggetto è da prendere in considerazione dettagliatamente. Un’aspetto fondamentale da analizzare in caso di esercizio contemporaneo di più attività è quello relativo al comportamento ai fini IVA; l’Art 36, DPR n. 633/72 analizza proprio questa problematica, indicando che: l’IVA viene applicata unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, facendo riferimento al volume d’affari complessivo; può esservi l’obbligo di mantenere separate le attività, con separata applicazione dell’IVA; si ha la facoltà di optare per la separazione delle attività svolte, ma con l’obbligo di applicare l’IVA separatamente. OBBLIGO DI MANTENERE SEPARATE LE ATTIVITÀ Per quanto riguarda la separazione delle attività  esercitate, vi è l’obbligo nei casi in cui vi sia il contemporaneo esercizio di un’attività di impresa e di un’attività di lavoro autonomo; per esempio il caso in cui vi sia un architetto che eserciti anche un’attività di imprenditore edile.

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Pubblicato il: 10 Maggio 2017

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