Pir, nelle linee guida del Ministero dell’Economia tutte le avvertenze per gli investimenti in quote di fondi, anche chiusi





Ci sono una serie di precisazioni relative agli investimenti in fondi chiusi nelle  linee guida pubblicate ieri dal ministero dell’Economia relative all’interpretazione della normativa sui Piani individuali di risparmio (Pir), inclusa nella Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232). A tali linee guida l’Agenzia delle entrate farà seguire dettagliate istruzioni per gli uffici preposti alle attività di controllo e accertamento (scarica qui le Linee Guida del MEF). Come noto, l’investimento è considerato “Pir conforme”, quando almeno una parte (70%) dell’investimento totale è destinata a strumenti finanziari cosiddetti “qualificati” (intendendo per tali quelli, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese fiscalmente residenti in Italia o residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, che svolgono un’attività diversa da quella immobiliare) e una parte di questi strumenti finanziari “qualificati” (almeno il 30% del citato 70%) è destinata a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri. Ma le linee guida ricordano che le quote o azioni di oicr sono investimenti qualificati quando: gli oicr sono residenti in Italia o nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo; investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari qualificati e, per almeno il 30 per cento di tale quota, in imprese italiane o residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle che svolgono un’attività immobiliare, non inserite nel Ftse Mib, nel rispetto del limite del 10 per cento del totale per singolo emittente. In sostanza, i vincoli all’investimento (composizione e concentrazione) e il cosiddetto divieto di investimento in Paesi non collaborativi vanno applicati avendo riguardo all’attivo dell’oicr

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Pubblicato il: 6 Ottobre 2017

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