Split payment dell’Iva, per le aziende una botta da 16,5 mld euro da finanziare





di Luca Bottone,  Chief Risk & Compliance Officer Credimi spa Lo split payment è un meccanismo secondo il quale il committente di un bene o servizio paga l’IVA sulla fornitura direttamente all’erario invece che all’azienda fornitrice. Dal primo luglio è stata ampliata l’applicazione prevista dal Decreto Legge, oltre che a nuove categorie di enti della pubblica amministrazione e ad aziende da loro controllate, alle aziende quotate inserite nell’indice Ftse Mib. A oggi lo split payment si applica alle fatture emesse nei confronti delle seguenti categorie di soggetti: pubbliche amministrazioni classificate nell’elenco Istat «Pubbliche Amministrazioni» inserite nel conto economico consolidato individuate dall’Istat (quindi tutti gli enti per i quali viene emessa la fattura elettronica); società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai singoli Ministeri e società controllate a loro volta da queste; società controllate dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e società da queste controllate; società quotate inserite nell’indice FTSE MIB (principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani composto dalle 40 maggiori società che rappresentano l’80% della capitalizzazione delle società quotate sul mercato italiano). In cosa si sostanziano gli effetti dello split payment per le società fornitrici di tali soggetti? Lo split payment determina un’esigenza di finanziamento dovuta al mancato pagamento dell’Iva da parte dei committenti; le aziende fornitrici potranno così trovarsi con Iva a credito che si trasforma in cash out in sede di pagamento dell’acquisto delle materie prime e, non potendo scalare l’Iva a debito versata direttamente dal committente, avranno un cash in solo nel momento in cui l’erario procederà con il rimborso all’azienda fornitrice dell’Iva a credito (con tempi variabili che vanno da un trimestre a un anno in base a numerose variabili che vanno dall’importo del rimborso al regime Iva in cui rientra il fornitore).

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Pubblicato il: 18 Settembre 2017

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