Il recesso da un contratto stipulato con operatori di telefonia non può comportare dei costi, in qualunque modo siano denominati e neanche indiretti. Una sentenza emessa recentemente dal Tribunale di Taranto – informa Adiconsum, l’associazione dei consumatori promossa dalla Cisl – fa chiarezza sulle forzature delle aziende fornitrici del servizio. Infatti, chi oggi disdetta un contratto di telefonia si trova a dover pagare i cosiddetti “costi di disattivazione” che, nei fatti, hanno sostituito le vecchie penali eliminate a suo tempo dal decreto Bersani. LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO Nelle motivazioni della sentenza si legge che i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia “devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell’operatore”. Per il Tribunale, infatti, l’intento del legislatore è quello di favorire la concorrenza piena nel mercato della telefonia eliminando i costi correlati al recesso operato dall’utente, parte debole del rapporto
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